Requisiti
- Le opere devono prevedere almeno un produttore con sede legale in Italia e un produttore con sede legale in uno degli Stati Baltici (Estonia, Lituania, Lettonia).
- È ammissibile la partecipazione di paesi terzi purché in quota minoritaria rispetto alla partecipazione di Italia e Stati Baltici.
- Gli apporti minimi del co-produttore italiano e del co-produttore baltico, incluso il contributo diretto e quello derivante da altre fonti, non possono essere inferiori, per ciascuno, al 20% del costo di sviluppo.
- In caso di co-sviluppo multilaterale (con la partecipazione di uno o più Stati Baltici o di altro paese), l'apporto minimo del coproduttore minoritario non può scendere al di sotto del 10%.
- La richiesta di contributo è presentata dal coproduttore maggioritario all'Istituzione del paese dove è fisicamente residente. In caso di coproduzione paritaria e qualora i diritti di elaborazione a carattere creativo sui materiali artistici siano stati ceduti a entrambi i coproduttori, la richiesta è presentata alla DGCA nel caso in cui il regista è residente in Italia oppure, qualora il regista non fosse stato designato dai coproduttori, nel caso in cui l'autore della sceneggiatura è residente in Italia.
- Le richieste di contributo alla DGCA possono essere presentate da società di produzione, anche in forma associata, che:
- hanno sede legale o unità operativa nello Spazio Economico Europeo;
- sono fisicamente residenti in Italia al momento dell'erogazione del contributo;
- non sono qualificabili come imprese non europee;
- sono qualificabili come produttori indipendenti;
- operare con il codice Ateco 59.11;
- sono in possesso, in virtù di contratti o opzioni di acquisto, dei diritti di elaborazione a carattere creativo sulla sceneggiatura, il soggetto, il trattamento o altro materiale artistico finalizzati alla realizzazione dell’opera cinematografica.
Erogazione
Il pagamento sarà effettuato, a seconda del contributo assegnato, in due o in un’unica tranche.
Note