ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator Tax credit - Credito di imposta per le imprese di produzione di videogiochi — Legge 220/2016 (art. 15) | Italy for Movies
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Tax credit - Credito di imposta per le imprese di produzione di videogiochi — Legge 220/2016 (art. 15)

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Descrizione

La legge 220 del 14 novembre 2016 “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” istituisce il “Fondo per il cinema e l’audiovisivo” destinato al finanziamento di Credito di imposta, Contributi automatici e contributi selettivi.

I crediti d’imposta riconosciuti dalla legge sono 6:

  • Credito d’imposta per le imprese di produzione (art. 15)
  • Credito d’imposta per le imprese di distribuzione (art. 16)
  • Credito d’imposta per le imprese dell’esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post-produzione (art. 17)
  • Credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica (art. 18)
  • Credito d’imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi (art. 19)
  • Credito d’imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo (art. 20)

Il credito di imposta per le imprese di produzione di videogiochi consiste nella possibilità di compensare debiti fiscali (IRES, IRPEF, IRAP, IVA, contributi previdenziali e assicurativi) con il credito maturato a seguito di un investimento nella produzione di videogiochi. 

Contatti dell'ente

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Scheda tecnica

Produzione

  • Videogiochi italiani

Fase filiera interessata

  • Produzione

Valutazione

  • automatica

Beneficiari

  • Società di produzione italiana
  • (imprese italiane di produzione di videogiochi di nazionalità italiana)

Contributo massimo

€1 milione per ciascuna impresa

Tipologia contributo

  • Credito d'imposta

Aliquota tax credit

    25%

Requisiti

  • Capitale sociale minimo versato: €10.000
  • Patrimonio netto minimo: €10.000
  • Possesso del codice ATECO 62 o 58.2
  • Sede legale nello Spazio Economico Europeo
  • Soggetti a tassazione in Italia
  • Escluse: persone fisiche, Associazioni Culturali e Fondazioni senza scopo di lucro
  • L’opera deve ottenere il riconoscimento della nazionalità italiana
  • L’opera deve essere riconosciuta di valore culturale
  • Un importo pari almeno al credito d’imposta richiesto deve essere speso nello Spazio Economico Europeo

Erogazione

Riconoscimento, da parte della commissione esaminatrice di cui all’articolo 5 del D.M., del valore culturale dell’opera, sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti nella Tabella A allegata al D.M. stesso.

La lavorazione del videogioco deve iniziare entro e non oltre 180 gg dalla chiusura della sessione in cui si è presentata domanda

Richiesta definitiva, a consuntivo, entro 180 giorni dalla data di prima commercializzazione (e comunque non oltre 36 mesi dalla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari).

Note

I crediti d'imposta maturano e sono utilizzabili a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

    1. la DG Cinema e Audiovisivo abbia pubblicato l’elenco dei videogiochi valutati positivamente dalla commissione esaminatrice di cui all’articolo 5 e il relativo riconoscimento del credito d’imposta teorico spettante (secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste ed entro i limiti delle risorse disponibili);
    2. le spese di produzione siano sostenute ai sensi dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo Unico delle Imposte sui Redditi» (“TUIR”);
    3. sia avvenuto l'effettivo pagamento di cui alla precedente lettera b.

*NOTA SULLA VALUTAZIONE. Si tratta di una forma di attribuzione sostanzialmente AUTOMATICA ma con un elemento SELETTIVO. E’ automatica in quanto il credito è calcolato automaticamente sul costo eleggibile effettivamente sostenuto dall’impresa richiedente; tuttavia il riconoscimento del credito è subordinato al raggiungimento di un punteggio minimo assegnato dalla commissione esaminatrice di esperti per il valore culturale che si riunisce dopo ogni sessione.

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