I contributi automatici non possono superare il 50% del costo dell'opera audiovisiva oggetto di reinvestimento.
Il limite è innalzato al 60% per le opere di cui all'art. 54 comma 7, lettera a) del regolamento UE n. 651/2014.
Il limite è innalzato al 100% del costo complessivo per:
All'interno della posizione contabile aperta presso la DG Cinema confluiscono gli importi maturati ogni anno in base ai risultati economici, culturali e artistici di ciascuna delle opere prodotte o distribuite dall'impresa titolare della posizione. Gli importi complessivi accreditati costituiscono il fondo potenziale dell'impresa in base al quale vengono erogati i contributi automatici per lo sviluppo, produzione e distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana aventi i requisiti di eleggibilità culturale previsti dalla legge.
L'erogazione avviene su richiesta dell'impresa e, ove possibile, a stati di avanzamento, secondo disposizioni tecniche contenute in apposito decreto del Direttore Generale Cinema e Audiovisivo.