È ufficialmente in vigore, decorsi i tempi previsti dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, l’accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani, contenente allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017. La ratifica è stata autorizzata con legge n. 166 del 28 ottobre 2021; l’accordo ha validità quinquennale, rinnovabile tacitamente per analoghi periodi.
La nuova intesa, che sostituisce la precedente, ha l’obiettivo di adeguare la disciplina bilaterale in materia cinematografica alle attuali esigenze e normativa di settore, dando impulso all’industria cinematografica dei due Paesi. Il nuovo testo prevede che ogni coproduzione abbia, almeno, la versione nelle lingue italiana e spagnola, e consente alle coproduzioni di essere considerate opere nazionali dai rispettivi Paesi, potendo godere, così, dei benefìci previsti per le opere di produzione nazionali.
Per rientrare nell'accordo, le coproduzioni devono rispettare le seguenti condizioni:
- Per ciascuna coproduzione cinematografica, la proporzione dei rispettivi contributi dei coproduttori può variare dal 20% (venti per cento) all'80% (ottanta per cento) del costo totale della coproduzione cinematografica.
- Nel caso in cui i coproduttori siano costituiti da più imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola impresa può essere del 10% (dieci per cento) del costo totale della coproduzione cinematografica.
- Il coproduttore minoritario deve corrispondere il saldo del proprio apporto finanziario entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del materiale necessario alla realizzazione della versione destinata al Paese minoritario. L'inadempimento di tale obbligo da parte del coproduttore minoritario comporta la decadenza della coproduzione cinematografica fatte salve le condizioni che permettono di concedere la nazionalità al Paese maggioritario.
- Le coproduzioni cinematografiche devono essere realizzate da registi, tecnici ed artisti di nazionalità messicana e italiana o residenti permanenti negli Stati Uniti Messicani o soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica Italiana, in conformità alle rispettive legislazioni in materia. Per quanto riguarda la Repubblica Italiana, le coproduzioni cinematografiche possono anche essere realizzate da registi, tecnici ed artisti cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea.
- Per esigenze della coproduzione cinematografica, a partecipazione di personale tecnico e artistico di nazionalità differenti da quelle menzionate nel precedente comma "4" può essere ammessa solo eccezionalmente, previa intesa tra le Autorità competenti delle Parti.
- Le coproduzioni cinematografiche devono conseguire un equilibrio generale nella partecipazione artistica, negli apporti finanziari nonché nei mezzi tecnici, studi e laboratori. La Commissione Mista, prevista all'Articolo XII del presente Accordo, esamina la sussistenza di tale equilibrio e, nel caso non venisse riscontrato, determina le misure ritenute necessarie per il suo conseguimento.
(Car.Di)